Chi è ? (in parole semplici)
L’evoluzione del codice della nautica da diporto ha formalizzato il ruolo di coloro che insegnano le tecniche di navigazione a vela, anche (e non solo) per l’ottenimento della patente nautica. L’obiettivo è quello di garantire la qualità della formazione degli aspiranti naviganti, distanziandosi dall’attuale e approssimativo sistema degli esperti di banchina, al fine di avere reciproche tutele.
Come lo si diventa ?
La Lega Navale è ente autorizzato ad erogare i corsi di formazione necessari e a rilasciare il brevetto necessario, organizzato secondo diversi livelli di qualifica:
- Istruttore Professionale di Vela – Base (IVB)
- Istruttore Professionale di Vela – Costiero (IVC)
- Istruttore Professionale di Vela – Altura (IVA)
- Istruttore Professionale di Vela – Formatore (IVF)
Seguici sul nostro → Blog per le novità sul prossimo corso previsto a settembre 2023
Calendario Corso Istruttore Vela 2023
Le lezioni teoriche si svolgeranno online in Didattica a Distanza:
- Lunedì 11 settembre – dalle 20:00 alle 23:00
- Martedì 12 settembre – dalle 20:00 alle 22:30
- Giovedì 14 settembre – dalle 20:00 alle 23:00
- Venerdì 15 settembre – dalle 20:00 alle 23:00
- Sabato 16 settembre – dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
- Martedì 19 settembre – dalle 20:00 alle 22:30
Il weekend finale, comprensivo della valutazione, sarà in presenza:
- Sabato 14 ottobre
- teoria – dalle 9:00 alle 13:00
- pratica – dalle 14:00 alle 18:00
- Domenica 15 ottobre
- pratica – dalle 9:00 alle 13:00
- valutazione finale – dalle 14:00 alle 18:00
Nota: le prove pratiche saranno svolte a gruppi e potranno subire aggiustamenti in funzione del meteo o altre esigenze.
Chi è? (a termini di legge)
Riportiamo di seguito i due passaggi chiave, ma il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della → Gazzetta Ufficiale.
Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, modificato dal decreto legge 12 novembre 2020, n. 160, revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, ha istituito la figura dell’Istruttore Professionale di Vela così definito:
Art. 49-quinques , comma 2
É istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L’attività dell’istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente.
Lo stesso decreto prevede l’istituzione di un albo nazionale a cui possono essere inseriti coloro che hanno ottenuto la necessaria qualifica
Art. 49-sexies, comma 2
Possono ottenere l’iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell’Unione europea;
b) età minima di 18 anni;
c) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework dell’Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.